Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, n°96, è pubblicato il D.L. n° 52, contenente le nuove misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
L’art. 1, co.1, del decreto dispone che:
Art. 1.
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Pertanto, restano confermate le disposizioni di cui all’art.25, punto 7) del DPCM 2 marzo 2021 (fatta eccezione per i territori rientranti nella c.d. “zona bianca”), come da news pubblicata il 4 marzo 2021
DPCM 2 MARZO 2021 - Fondartigianato
Roma, 23 aprile 2021
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 aprile 2021 ha deliberato le seguenti modifiche ai paragrafi da 2 a 5 del punto 5. Risorse finanziarie della Linea 2 – Progetti di Sviluppo – dell’Invito 1°-2021:
“In attesa della delibera di eventuale assegnazione di residui da attività delle Articolazioni Regionali destinati alla formazione, le regioni che dispongono di tali residui potranno utilizzarli per l’intero importo in aumento delle assegnazioni, come da tabella riportata nell’Invito, anche per la seconda scadenza del 5 aprile 2022.
Fermo restando che gli Accordi quadro regionali dovranno esplicitare gli ambiti di intervento delle attività di formazione continua in modo da costituire un riferimento unico per tutte e due le scadenze di presentazione dei Progetti di Sviluppo, per le regioni che dispongono di un totale complessivo di risorse fino a un massimo di € 500.000,00, le Parti Sociali potranno decidere che le stesse siano rese interamente disponibili anche sulla seconda scadenza, ivi compreso l’utilizzo dell’intero importo di eventuali residuidelle Articolazioni Regionali.
Nelle more di comunicazione da parte del Fondo degli eventuali residui delle Articolazioni Regionali, gli Accordi quadro regionali dovranno quindi indicare, oltre alle risorse a cui ciascuna Regione può accedere come da tabella riportata nell’Invito, anche esplicitare la tempistica, ovvero a quale tra le due scadenze si intende fare riferimento (I scadenza 1 luglio 2021; oppure II scadenza: 5 aprile 2022) per l’utilizzo delle risorse così come sopra descritto, affidando solo successivamente alla presentazione dei Progetti di Sviluppo l’indicazione delle risorse complessive effettivamente rese disponibili. Pertanto, in luogo dell’importo, nell’apposito spazio andrà indicata, oltre al valore noto delle risorse come da tabella, anche a quale tra le due scadenze si intenderà utilizzare l’importo complessivo dei residui che eventualmente saranno resi disponibili.
Sarà cura del Fondo rendere noti sul sito web gli eventuali residui delle Articolazioni Regionali.”
Roma, 22 aprile 2021
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 21 aprile 2021 ha deliberato:
Proroga al 31/07/2021 per la realizzazione dei Progetti di Sviluppo approvati il 24/07/2020 a valere sull’Invito 3°-2017 Linea 2 - scadenza 31/05/2019.
Entro tale data dovrà essere ultimata la presentazione, la realizzazione e la trasmissione della documentazione conclusiva di tutti i Progetti Operativi, ivi inclusi quelli attualmente in corso.
Proroga al 30/06/2021 della validità delle Proposte formative approvate il 24/07/2020 a valere sull’Invito 3°-2017 Linea 5 - scadenza 07/05/2019.
Entro tale data dovrà essere ultimata la presentazione, la realizzazione e la trasmissione della documentazione conclusiva di tutti i Progetti Esecutivi, ivi inclusi quelli attualmente in corso.
Proroga al 31/12/2021 per la realizzazione dei Progetti di Sviluppo approvati il 14/05/2020 e 09/07/2020 a valere sull’Invito 1°-2019 Linea 2 - scadenze 09/04/2020 e 09/06/2020 (regioni Calabria e Sicilia).
Entro tale data dovrà essere ultimata la presentazione, la realizzazione e la trasmissione della documentazione conclusiva di tutti i Progetti Operativi, con possibilità di autorizzazione alla eventuale proroga per singoli Progetti Operativi, ivi inclusi quelli attualmente in corso.
Proroga al 31/12/2021 della validità delle Proposte formative approvate l’8/04/2020 a valere sull’Invito 1°-2019
Linea 5 - scadenza 17/12/2019.
Entro tale data dovrà essere ultimata la presentazione dei Progetti Esecutivi. La realizzazione e la trasmissione della documentazione conclusiva di tutti i progetti esecutivi dovrà avvenire entro il 31/03/2022;
FONDO NUOVE COMPETENZE: PUBBLICATA DALL’ ANPAL LA NOTA INTEGRATIVA ALL’ AVVISO CON RELATIVI ALLEGATI
Il 5 marzo l’ANPAL ha pubblicato una Nota Integrativa (n° 5329) all’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC del 4 novembre 2020.
La Nota integra le precedenti disposizioni dell’Avviso che regolano i termini e le condizioni per l’acceso al Fondo Nuove Competenze, relativamente a:
1. Modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze
Per i Progetti integrati FNC presentati a Fondartigianato a valere sulle Linee di finanziamento in atto (Linea 2 e Linea 5 Invito 1°-2019 e su tutte le Linee dell’Invito 1°-2021), i percorsi formativi non potranno più concludersi con la “Dichiarazione di competenze” secondo il format messo a disposizione da Fondartigianato, ma, nel caso in cui tali percorsi non conseguissero la certificazione delle competenze, dovrà essere compilato e rilasciato l’attestato finale di messa in trasparenza delle competenze, contenente il set minimo di informazioni di cui al relativo allegato alla Nota integrativa, redatto secondo il format reso disponibile dall’ANPAL sempre in allegato alla Nota.
2. Elenco dei lavoratori coinvolti in fase di presentazione istanza
In fase di presentazione dell’istanza di accesso a FNC deve essere allegato l’elenco dei lavoratori coinvolti secondo una nuova formulazione Allegato 2bis, che agevola la compilazione dei campi della tabella presente nel Modello di istanza A (Allegato 1a dell’Avviso). L’Allegato 2bis sostituisce il precedente Allegato 2.
3. Elenco dei lavoratori coinvolti in fase di richiesta di saldo
In fase di presentazione di richiesta di saldo del contributo di deve essere allegato l’elenco dei lavoratori coinvolti secondo una nuova formulazione Allegato 4bis, che agevola la compilazione dei campi della tabella presente nel Modello di richiesta di saldo A (Allegato 3a dell’Avviso). L’Allegato 4bis sostituisce il precedente Allegato 4.
4. Integrazione delle informazioni sui lavoratori partecipanti di cui Allegato 5 dell’Avviso del 4 novembre 2020
E’ fornito un ulteriore modello per integrare l’acquisizione delle informazioni sui partecipanti richieste all’Allegato 5 dell’Avviso FNC del 04.11.2020: tale modello è contenuto nell’Allegato 5bis.
Sul sito di Fondartigianato sono pubblicate le disposizioni attuative per l’accesso a FNC (i Decreti Interministeriali del 9 ottobre 2020 e del 22 gennaio 2021, l’Avviso pubblico dell’ANPAL del 4 novembre 2020 e la Nota Integrativa del 5 marzo 2021), con i nuovi allegati e la modulistica aggiornata, oltre al link diretto alle pagine delle FAQ pubblicate sul sito www.anpal.gov.it .
Roma, 12 marzo 2021
Come è noto, il 2 marzo è stato firmato il nuovo DPCM contenente le misure che entreranno in vigore a partire dal prossimo 6 marzo e fino a tutto il 6 aprile 2021, per contenere e prevenire il contagio da Covid-19.
Ai nostri fini rilevano le disposizioni di cui all’art.25, punto 7), fatta eccezione per i territori rientranti nella c.d. “zona bianca”.
L’art. 25, infatti, si riferisce direttamente ai “Corsi di formazione” e, al punto 7, contiene una serie di indicazioni che, partendo dalla conferma che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, prevedono ambiti e condizioni in cui è possibile l’attività formativa in presenza.
Ribadendo che è possibile, ove necessaria, l’attività formativa in presenza nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio (nel rispetto del Documento tecnico dell’INAIL per il contenimento del contagio dal SARS CoV-2), il nuovo DPCM consente:
a) “…la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa”, indipendentemente dalla metodologia formativa, ma “…secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni”, riferibili a misure eventualmente più restrittive (come stabilito nella recente sentenza della Corte Costituzionale del 24 febbraio u.s.);
b) corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza;
c) corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio.
Pertanto, a superamento del chiarimento pubblicato il 5 febbraio u.s. e della relativa precisazione del 25 febbraio, si ritiene che a partire dal 6 marzo saranno consentiti gli ambiti e le condizioni di formazione in presenza di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Al riguardo, il Fondo ribadisce che gli adempimenti per garantire lo svolgimento in sicurezza delle suddette attività, nei limiti e con le condizioni di cui sopra, sono in capo al datore di lavoro (o preposto), al pari delle responsabilità comunque presenti durante lo svolgimento delle normali attività lavorative, nonché del Titolare di Progetto e degli altri Strumenti di formazione
Roma, 4 marzo 2021
Con riferimento al chiarimento pubblicato il 5 febbraio 2021, fermo restando quanto ivi previsto anche alla luce della Nota ANPAL del 17 febbraio u.s., si precisa che, relativamente alle condizioni individuate per lo svolgimento di metodologie di formazione pratica in presenza e sul lavoro (on the job), quanto indicato al punto II possa ricomprendere anche attività funzionali al solo conseguimento della dichiarazione di competenze.
Roma, 25 febbraio 2021
PROROGATO AL 30 GIUGNO 2021 IL TERMINE PER GLI ACCORDI SINDACALI SINCALI DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E L’ACCESSO AL FONDO NUOVE COMPETENZE
Il 12 febbraio è stato registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato il Decreto del 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, modificando il precedente Decreto del 9 ottobre 2020, regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze istituito dal D.L. n. 34/2020 (art. 88, comma 1), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 e successivamente integrato dal D.L. n. 104/2020.
In particolare, il Decreto Interministeriale provvede alla proroga al 30 giugno 2021 del termine consentito per la conclusione degli accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro e l’accesso al Fondo Nuove Competenze: anche l’istanza di contributo del FNC deve essere presentata all’ANPAL entro e non oltre il prossimo 30 giugno al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.
Sono confermati il limite delle 250 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro per il contributo di FNC e il termine di 120 giorni (nel caso di intervento di Fondartigianato) per la realizzazione delle attività formative.
Come è noto, Fondartigianato si è reso disponile a sostenere l’accesso al Fondo Nuove Competenze, finanziando Progetti formativi che accompagnano istanze di contributo a FNC, a valere su tutte le Linee dell’Invito 1°-2021
Resta ferma la possibilità, come da integrazione pubblicata il 4 dicembre 2020, di presentare Progetti Operativi di Progetti di Sviluppo (Linea 2) e Progetti Esecutivi di Proposte formative Voucher (Linea 5) a valere sull’Invito 1°-2019, correlati a istanze di accesso a FNC.
Sul sito di Fondartigianato sono pubblicati i Decreti Interministeriali del 9 ottobre 2020 e del 22 gennaio 2021, l’Avviso pubblico dell’ANPAL con la relativa modulistica per accedere ai contributi del FNC, oltre ad alcune indicazioni per la presentazione dell’istanza ed un link diretto alle pagine delle FAQ pubblicate sul sito www.anpal.gov.it .
Roma, 16 febbraio 2021
1) Il termine del 31 dicembre riferito alla conclusione delle procedure di rendicontazione e spesa sembra indicare che tutto l’intervento del Fondo Nuove Competenze debba esaurirsi entro l’anno.