In data 6 ottobre 2009 il Consiglio di Amministrazione ha adottato le disposizioni attuative dell'Invito 3° - 2009, di seguito riportate: al riguardo, il Fondo si riserva di adottare tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire, individuando le opportune modalità tecniche e con tempestiva pubblicità di informazione anche attraverso il proprio sito web.
Gli indirizzi e la modulistica di riferimento, contenuta in allegato, costituiscono parte integrante del presente Invito.
In appendice allo stesso Invito 3° - 2009 sono riportate le tabelle di ripartizione delle risorse e le relative scadenze per accedere al maggiore stanziamento approvato a favore dell'Invito 1° - 2009, Linea A, deliberate nella stessa seduta del 6 ottobre.
Alla luce delle particolari caratteristiche che si riscontrano nella maggior parte dei soggetti aderenti al Fondo, non essendo oggettivamente possibile garantire la non selettività del contributo del Fondo stesso a sostegno degli interventi di formazione continua proposti, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ritiene sia applicabile la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. In particolare si farà riferimento al Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 214/3 del 9/8/2008) ed al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti "de minimis".
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che i contributi di cui al presente Invito possano essere concessi fino al 31 dicembre 2010 in applicazione e nell'ambito della misura temporanea di aiuto di importo limitato a 500.000 euro di cui alla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno2009 e delle condizioni stabilite dalla decisione di autorizzazione della Commissione. Tale aiuto potrà essere concesso solo alle imprese che non fossero, al 1° luglio 2008, in difficoltà.
Per "impresa in difficoltà" si intende:
per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli Aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1.10.2004);
per le PMI, un'impresa che si trovi in una delle condizioni di cui al paragrafo 7, art. 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.