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Chiarimenti

Nuovo chiarimento per la corresponsione di indennità frequenza o altri rimborsi ai destinatari degli interventi formativi

 

In relazione alle richieste pervenute circa le modalità attraverso le quali sia possibile corrispondere ai destinatari degli interventi formativi, particolarmente a coloro che sono contemporaneamente destinatari di provvedimenti di ammortizzatori sociali, indennità di frequenza o altre tipologie di rimborsi, si chiarisce quanto di seguito.
 
Come abbiamo già avuto modo di specificare l'indennità di frequenza o altre tipologie di rimborsi a favore di soggetti in formazione sono riconducibili alle fattispecie delle borse di studio, dei rimborsi spese per gli stage e similari e, in quanto tali, assoggettabili alle disposizioni del T.U.I.R. in materia di REDDITI ASSIMILATI AL lavoro dipendente (ART.50 TUIR).
 
Infatti, indipendentemente dalla terminologia che viene usata (borsa di studio, rimborso stage, assegno di studio, ecc.) "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante" sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.
 
Infatti, indipendentemente dalla terminologia che viene usata (borsa di studio, rimborso stage, assegno di studio, ecc.) " le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante" sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.
 
Tuttavia, si ritiene poter escludere tale adempimento in capo agli Enti/Agenzie formative che dovessero erogare direttamente ai lavoratori l'indennità di partecipazione in quanto:

 
  1. essendo le somme in parola equiparabili alla più ampia tipologia delle "borse di studio", proprio la normativa sul LUL esclude dall'iscrizione i titolari di borse di studio gli stagisti o tirocinanti di studi professionali (La platea dei soggetti che deve essere iscritta al LUL è tassativamente indicata dall'articolo 39, c. 1 del D.L. 112/2008 (legge 133/2008) e, come noto, prevedelavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto lavorativo. I medesimi soggetti sono poi richiamati in premessa dal DM 9 luglio 2008, recante le Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio);
  2. l'esclusione dall'obbligo di iscrizione si fonda sulla evidente constatazione che con la formazione non si instaura alcun rapporto di lavoro.
 

Resta in ogni modo auspicabile ed opportuno che la corresponsione dell'indennità di partecipazione venga effettuata dall'azienda al proprio lavoratore interessato e che, quindi, l'Ente/l'Agenzia eroghi all'impresa la corrispondente quota parte del contributo del Fondo, poiché:

 
  1. il lavoratore sarebbe agevolato ai fini della dichiarazione dei reddito, poiché si vedrebbe già effettuata la ritenuta dal proprio sostituto di imposta, senza dover procedere alla presentazione del Mod. UNICO;
  2. ai fini degli adempimenti giuslavoristici (vd. iscrizione LUL) il lavoratore continuerebbe ad avere nell'azienda da cui dipende il proprio interlocutore principale e diretto.
 

Laddove, tuttavia, l'Ente/l'Agenzia non fosse nelle condizioni di procedere secondo la modalità sopra evidenziata, viene precisato che la corresponsione dell'indennità di partecipazione al lavoratore da parte dello stesso Ente/Agenzia non richiede né iscrizione del lavoratore nel LUL, né conseguente elaborazione di apposita busta paga: l'erogazione, da assoggettare a ritenuta d'acconto, sarà accompagnata da normale certificazione di corresponsione delle somme in parola e di applicazione degli oneri fiscali dovuti.
 
A pag. 18 del testo dell'Invito 3° - 2009, paragrafo 3, punto b.2), comma 6°, viene riportata la seguente disposizione:

"Nel caso di Progetti di formazione, relativi alle linee di finanziamento nazionale, volti alla realizzazione di  Piani formativi pluriaziendali o multiregionali per imprese che operano in regioni/territori differenti, le aziende interessate devono concludere unaccordo di partenariato che dovrà obbligatoriamente prevedere il soggetto presentatore, che sarà titolare e responsabile del Progetto. Nel partenariato dovrà altresì  essere ricompreso, laddove diverso dal soggetto titolare, l'ente o l'agenzia formativa, comunque accreditati, che erogheranno l'intervento formativo."

Tale disposizione va letta in capo ai soggetti presentatori secondo quanto specificato ai commi 1° e 2° dello stesso punto b.2).

 

Chiarimento all'Invito 3 - 2009

 

Analisi della domanda e indicazione degli strumenti - Ammissibilità dei progetti

L'Invito 3° - 2009, al paragrafo 3. Tipologia degli interventilett.b) Il Progetto di formazione ed altri strumenti, prevede che:
 
" ....Inoltre,la progettazione dell'intervento dovrà essere effettuata per unità formative edovranno obbligatoriamente essereprevisti l'analisi dei fabbisogni, il monitoraggio delle attività initinere e la valutazione di impatto (finale ed ex post).

Al riguardo,in fase di presentazione, si richiede diallegare al Progetto copia degli strumenti utilizzati per le attività dianalisi dei bisogni e aspettative ed eventualmente predisposti per leattività che andranno a realizzarsi relativamente a:

 
    1. monitoraggio in itinere

    1. verifiche apprendimenti

  1. valutazione ex post..."
 

Tale previsione, evidentemente, non può che essere interpretata indiretta connessione con il successivo paragrafo 4. Infatti, la mancatatrasmissione, unitamente al formulario di presentazione del Progetto, deglistrumenti utilizzati per le attività di analisi dei bisogni ed aspettative prefigura un caso di inammissibilitàdella domanda, poiché, ai sensi del richiamato paragrafo 4. Ammissibilità dei Progetti di formazionee degli altri strumenti, affinché possano essere ammessi alla successivafase di valutazione questi devono comunque "...essere presentati, completi  delle informazioni richieste...", limitandosi l'apposita modulistica predisposta dalFondoa raccogliere tutte quelle altre informazioni che si è ritenutopossibile standardizzare, lasciando invece al Soggetto presentatore le modalitàpiù idonee a trasferire tipologie di informazioni non acquisibili attraversoformat univoci, quale è per l'appunto il caso degli strumenti per l'analisi deibisogni e delle aspettative.

 

Limite budget finanziario per ciascun progetto di formazione

Il limite di budget finanziario paria € 70.000, previsto al paragrafo 3, punto b.4), 7° capoverso, perassimilazione ai Progetti multiregionali e di filiera/distretto produttivo, puònon trovare applicazione anche per i Progetti di formazione, relativi alle linee di finanziamento nazionale,volti alla realizzazione di  Pianiformativi pluriaziendaliper imprese che operano inregioni/territori differenti, di cui al precedente punto b.3) dello stessoparagrafo.

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