Chiarimenti sugli inviti 1 e 2 del 2009
Compilazione modulistica progetto
Le informazioni richieste e da riportare nei quadri ricompresi dalla sezione F alla sezione L dell'allegato B1, da utilizzarsi per la redazione e presentazione dei Progetti di formazione, sono da replicarsi unicamente nei casi in cui i contenuti/dati/informazioni siano diversi da quelli già riportati nella descrizione di un altro percorso, ovvero in detto caso sarà sufficiente specificare solamente il numero del percorso a cui le stesse si riferiscono.
Linee guida per la corresponsione di indennità frequenza o altri rimborsi ai destinatari degli interventi formativi
In relazione alle richieste pervenute circa le modalità ed in che misura sia possibile corrispondere ai destinatari degli interventi formativi, particolarmente a coloro che sono contemporaneamente destinatari di provvedimenti di ammortizzatori sociali, indennità di frequenza o altre tipologie di rimborsi si riportano di seguito alcuni approfondimenti di merito della materia sul piano fiscale, nonché le linee di comportamento che il Fondo ritiene compatibili con gli standard qualitativi richiesti nell'organizzazione e realizzazione degli interventi formativi ed i nuovi parametri di costi ammissibili (costo giornata formativa).
In materia di borse di studio, rimborsi spese per gli stage e similari, nell'ambito delle fattispecie che più interessano il FONDO - e cioè escludendo le borse di studio in ambito universitario, che hanno discipline particolari - vigono gli articoli del T.U.I.R.:
- Art. 50: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Art. 51: determinazione del reddito di lavoro dipendente;
- Art. 52: determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Negli stessi articoli sono disciplinati gli aspetti tributari relativi alle trasferte ai rimborsi spese ed ai buoni pasto.
È sicuramente opportuno integrare il quadro tributario con gli aspetti assicurativi e previdenziali correlati alla ipotesi di corresponsione ai partecipanti di "borse di studio", in raccordo con la consulenza del lavoro.
Indipendentemente dalla terminologia che viene usata (borsa di studio, rimborso stage, assegno di studio, ecc.) "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante" sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.
Il reddito di lavoro dipendente, infatti, è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il reddito di lavoro dipendente ed assimilato fruisce delle detrazioni tipiche spettanti con ragguaglio annuale. In questo senso, per i lavoratori destinatari di provvedimenti di ammortizzatori sociali potrebbe verificarsi che, valutata la "singola posizione", in sede di conguaglio finale, la tassazione reale potrebbe risultare nulla. In questi casi, comunque, in assenza di provvedimenti specifici, in favore di soggetti in formazione o riqualificazione, la normativa in vigore è quella indicata.
Alla luce di quanto sopra,il Fondo ritiene chela coerenza e le compatibilitàcon gli standard qualitativi richiesti dagli Inviti nell'organizzazione e realizzazione degli interventi formativi e con i nuovi parametri di costi ammissibili (costo giornata formativa), possano essere garantiti da una commisurazione dell'indennità di frequenza, laddove prevista, non superiore ad un importo di 30 euro, al lordo degli oneri fiscali da applicare.
Si segnala tuttavia che l'art 51 TUIR stabilisce che NON concorrono a formare il reddito:
- Le somministrazioni di vitto fino all'importo giornaliero di euro 5,29;
- Le prestazioni di trasporto collettivo;
- I rimborsi spese di viaggio e di vitto e alloggio idoneamente documentate per trasferte fuori dal comune nel quale è situato il posto di lavoro;
- I rimborsi di spese di trasporto documentate dal vettore per spostamenti all'interno del comune;
- Le indennità di trasferta per missioni fuori dal territorio comunale fino al limite giornaliero (dedotte però le spese di viaggio e trasporto documentate analiticamente) di euro 46,48 - 30,99 se vitto o alloggio non sono forniti gratuitamente; 15,49 se vitto e alloggio sono forniti gratuitamente.
Nuovo chiarimento per la corresponsione di indennità frequenza o altri rimborsi ai destinatari degli interventi formativi
In relazione alle richieste pervenute circa le modalità attraverso le quali sia possibile corrispondere ai destinatari degli interventi formativi, particolarmente a coloro che sono contemporaneamente destinatari di provvedimenti di ammortizzatori sociali, indennità di frequenza o altre tipologie di rimborsi, si chiarisce quanto di seguito.
Come abbiamo già avuto modo di specificare l'indennità di frequenza o altre tipologie di rimborsi a favore di soggetti in formazione sono riconducibili alle fattispecie delle borse di studio, dei rimborsi spese per gli stage e similari e, in quanto tali, assoggettabili alle disposizioni del T.U.I.R. in materia di REDDITI ASSIMILATI AL lavoro dipendente (ART.50 TUIR).
Infatti, indipendentemente dalla terminologia che viene usata (borsa di studio, rimborso stage, assegno di studio, ecc.) "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante" sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.
Infatti, indipendentemente dalla terminologia che viene usata (borsa di studio, rimborso stage, assegno di studio, ecc.) " le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante" sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.
Tuttavia, si ritiene poter escludere tale adempimento in capo agli Enti/Agenzie formative che dovessero erogare direttamente ai lavoratori l'indennità di partecipazione in quanto:
- essendo le somme in parola equiparabili alla più ampia tipologia delle "borse di studio", proprio la normativa sul LUL esclude dall'iscrizione i titolari di borse di studio gli stagisti o tirocinanti di studi professionali (La platea dei soggetti che deve essere iscritta al LUL è tassativamente indicata dall'articolo 39, c. 1 del D.L. 112/2008 (legge 133/2008) e, come noto, prevedelavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto lavorativo. I medesimi soggetti sono poi richiamati in premessa dal DM 9 luglio 2008, recante le Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio);
- l'esclusione dall'obbligo di iscrizione si fonda sulla evidente constatazione che con la formazione non si instaura alcun rapporto di lavoro.
Resta in ogni modo auspicabile ed opportuno che la corresponsione dell'indennità di partecipazione venga effettuata dall'azienda al proprio lavoratore interessato e che, quindi, l'Ente/l'Agenzia eroghi all'impresa la corrispondente quota parte del contributo del Fondo, poiché:
- il lavoratore sarebbe agevolato ai fini della dichiarazione dei reddito, poiché si vedrebbe già effettuata la ritenuta dal proprio sostituto di imposta, senza dover procedere alla presentazione del Mod. UNICO;
- ai fini degli adempimenti giuslavoristici (vd. iscrizione LUL) il lavoratore continuerebbe ad avere nell'azienda da cui dipende il proprio interlocutore principale e diretto.
Laddove, tuttavia, l'Ente/l'Agenzia non fosse nelle condizioni di procedere secondo la modalità sopra evidenziata, viene precisato che la corresponsione dell'indennità di partecipazione al lavoratore da parte dello stesso Ente/Agenzia non richiede né iscrizione del lavoratore nel LUL, né conseguente elaborazione di apposita busta paga: l'erogazione, da assoggettare a ritenuta d'acconto, sarà accompagnata da normale certificazione di corresponsione delle somme in parola e di applicazione degli oneri fiscali dovuti.
A pag. 18 del testo dell'Invito 3° - 2009, paragrafo 3, punto b.2), comma 6°, viene riportata la seguente disposizione:
"Nel caso di Progetti di formazione, relativi alle linee di finanziamento nazionale, volti alla realizzazione di Piani formativi pluriaziendali o multiregionali per imprese che operano in regioni/territori differenti, le aziende interessate devono concludere unaccordo di partenariato che dovrà obbligatoriamente prevedere il soggetto presentatore, che sarà titolare e responsabile del Progetto. Nel partenariato dovrà altresì essere ricompreso, laddove diverso dal soggetto titolare, l'ente o l'agenzia formativa, comunque accreditati, che erogheranno l'intervento formativo."
Tale disposizione va letta in capo ai soggetti presentatori secondo quanto specificato ai commi 1° e 2° dello stesso punto b.2).